05 Novembre 2014
Prezzo-Valore con retroattività
Via libera all’applicazione retroattiva del meccanismo del «prezzo valore» sugli atti di acquisto di immobili all’asta anteriori alla sentenza n. 6/2014 della Consulta: i contribuenti che non hanno richiesto l’agevolazione basandosi sul testo della norma e sul contrario orientamento che aveva manifestato allora l’amministrazione finanziaria, possono chiedere il rimborso della maggiore imposta di registro pagata, purché non sia maturata decadenza. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 95/E del 3 novembre 2014, condividendo la soluzione rappresentata in un’istanza di interpello.Il contribuente faceva presente di aver acquistato un’abitazione mediante partecipazione a un’asta pubblica, richiedendo nel rogito, stipulato in data 21/11/2011, l’agevolazione «prima casa» ma non l’applicazione della base imponibile con il criterio del prezzo valore di cui alla legge n. 266/2005, avendo l’Agenzia delle entrate escluso, con la risoluzione 17 maggio 2007, n. 102, che il meccanismo speciale potesse applicarsi nell’ipotesi in esame. Sulla questione, però, è recentemente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, dichiarando l’illegittimità dell’art. 1, comma 497, della citata legge n. 266, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquisti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, effettuati da soggetti privati, di accedere al meccanismo del prezzo-valore. Ciò premesso, il contribuente chiedeva all’agenzia se sia possibile ottenere il rimborso della maggiore imposta di registro versata in conseguenza della mancata applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del prezzo-valore e se, a tal fine, sia necessaria l’integrazione dell’atto di compravendita.
Fonte Italia Oggi del 04 novembre 2014
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